Panoramica della segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR

Premessa
A decorrere dal 3 gennaio 2018 entreranno in vigore la nuova direttiva 2014/65/EC ("MiFID II") e il nuovo regolamento (UE) n. 600/2014 ("MiFIR"), introducendo modifiche significative al quadro sulla segnalazione delle operazioni ("Segnalazione delle operazioni nel regime di MiFIR") creato nel 2007 con la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID I").

Interactive Brokers (U.K.) Limited ("IBUK") ha implementato un nuovo sistema di segnalazione delle operazioni che consentirà ai clienti di IBUK e del Gruppo Interactive Brokers ("IB Group") con obblighi di segnalazione diretta ai sensi del nuovo regolamento di soddisfare i nuovi requisiti previsti dal MiFIR.

I clienti coinvolti dal nuovo regolamento dovranno provvedere a fornire a Interactive Brokers informazioni aggiuntive per poter continuare l'attività di trading del proprio conto, una volta entrati in vigore i nuovi requisiti in materia di segnalazione a decorrere dal 3 gennaio 2018. Interactive Brokers richiederà le necessarie informazioni in formato elettronico per facilitarne la raccolta.

I clienti coinvolti dovranno fornire le informazioni tempestivamente e non oltre il 30 novembre 2017.
 

Ambito degli obblighi di segnalazione delle operazioni nel regime di MiFIR

La segnalazione delle operazioni nel regime di MiFIR si applica alle imprese d'investimento dello Spazio economico europeo ("SEE"), come IBUK, ma anche alle imprese d'investimento del SEE che si avvalgono di IBUK o di altre affiliate del Gruppo Interactive Brokers per l'esecuzione degli ordini. In qualità di clienti di IBUK, o di una imprese d'investimento che si avvale della piattaforma IB, si potrebbe essere soggetti alla richiesta di informazioni aggiuntive per consentire l'adeguata trasmissione della segnalazione delle operazioni.

Le imprese d'investimento del SEE hanno l'obbligo di segnalare i dettagli completi e accurati delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari coperti dal MiFIR alla relativa autorità nazionale competente ("ANC") non oltre il termine della giornata successiva.

Il MiFIR ha ampliato l'ambito degli strumenti finanziari segnalabili per coprire quelli negoziati sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e sui sistemi organizzati di negoziazione del SEE. In aggiunta alle operazionei eseguite sui mercati del SEE, il MiFIR registrerà anche le operazioni OTC (over-the-counter) e le operazioni sugli strumenti finanziari quotati nel SEE ed eseguiti su sedi di negoziazione non appartenenti al SEE (per esempio titoli azionari quotati sulla Borsa di Londra e negoziati sulla Borsa di New York). (Visualizzare gli strumenti finanziari coperti dal MiFIR).


Soluzioni per la segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR per i clienti IB che siano imprese d'investimento: segnalazione dettagliata delle operazioni e segnalazione tramite delega
Ai clienti IB che abbiano confermato di essere imprese d'investimento del SEE soggette agli obblighi di segnalazione delle operazioni previsti dal MiFIR sarà offerta la possibilità di delegare i propri obblighi di segnalazione a IBUK.

Determinate operazione eseguite da queste imprese d'investimento del SEE saranno segnalate da IBUK alla voce obblighi "di segnalazione dettagliata". Per quanto concerne queste operazioni, IBUK completerà i propri resoconti con i dettagli dell'impresa d'investimento, soddisfacendo gli obblighi di segnalazione dell'impresa d'investimento. Le altre tipologie di operazioni saranno segnalate a nome delle imprese d'investimento tramite delega come resoconti separati, in aggiunta a quelli propri di IBUK. I clienti dovranno firmare solamente un accordo con IBUK per la copertura di entrambe le tipologie di segnalazione.
 

Informazioni oggetto della segnalazione
I campi relativi alla segnalazione sono aumentati da 23, ai sensi del regime di MiFID I, a 65, ai sensi del nuovo regime di MIFIR. I nuovi requisiti informativi ora comprendo, tra le altre cose:

  • Identificazione dettagliata dell'acquirente e del venditore di ciascuna operazione. In particolare, il regolamento richiede la presentazione degli identificativi del soggetto giuridico ("Legal Entity Identifiers" - LEI) per le persone giuridiche e gli identificatori nazionali per le persone fisiche (in base al relativo Paese di cittadinanza).
  • Identificazione del responsabile decisionale per l'acquirente o il venditore in caso di esercizio discrezionale da parte di terzi:
    • Un soggetto diverso dal titolare di un conto individuale o cointestato, o un'entità esterna.
    • Una terza parte diversa dai trader autorizzati per il conto di un'organizzazione (es. un consulente finanziario che effettui trading per i conti di secondo livello dei propri clienti).

Questa informazione non è richiesta in caso di titolare del conto che effettui trading di persona o di trader autorizzati effettuino trading per la propria organizzazione.

  • Identificazione del soggetto o algoritmo responsabile presso l'impresa che effettua la segnalazione per la decisione d'investimento o l'esecuzione dell'operazione. Queste informazioni sono richieste per le imprese d'investimento del SEE che si avvalgono dei nostri servizi di segnalazione.
  • In caso di operazioni in strumenti derivati su materie prime, un'indicazione del fatto che le operazioni di strumenti derivati su materie prime riducano i rischi in una modalità oggettivamente misurabile in conformità con l'articolo n. 57 del MiFID II; ciò è applicabile ai conti delle organizzazioni solamente se il titolare è un'entità non finanziaria.

Questa nuova informazione colpisce i clienti Interactive Brokers in modi diversi a seconda del fatto che il cliente sia un'impresa d'investimento del SEE, o un'organizzazione o un soggetto che non sia un'impresa d'investimento, ma anche a seconda del fatto che gli strumenti finanziari negoziati siano supportati da IBUK o da un'altra affiliata del Gruppo Interactive Brokers.
 

Implicazioni per i clienti IB non soggetti agli obblighi di segnalazione delle operazioni previsti dal MiFIR
Per poter soddisfare i propri obblighi di segnalazione, IBUK ha l'obbligo di identificare e segnalare il proprio cliente immediato per ciascuna operazione eseguita. La segnalazione deve comprendere i nuovi codici identificativi dei clienti previsti dai regolamenti.

Di conseguenza, IBUK dovrà ottenere e segnalare il codice identificativo del cliente per:

  • I clienti diretti di IBUK che detengano un conto per la negoziazione di strumenti finanziari supportati da IBUK;
  • I clienti che siano imprese d'investimento del SEE e si avvalgano dei servizi di segnalazione di Interactive Brokers;
  • I clienti che siano conti di secondo livello di imprese d'investimento del SEE che si avvalgano della piattaforma Interactive Brokers e utilizzino i nostri servizi di segnalazione.

Consultare l'articolo KB2976 per maggiori dettagli in merito alle informazioni richieste ai titolari di conto che non siano direttamente soggetti al regime di MiFIR.

 

Nota: per un elenco delle definizioni e dei termini noti del MiFIR, consultare l'articolo KB2980

 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE È VOLTA A FORNIRE INDICAZIONI ESCLUSIVAMENTE AI CLIENTI CHE EFFETTUINO COMPENSAZIONE TRAMITE INTERACTIVE BROKERS. LE INDICAZIONI NON SI APPLICANO AI CONTI DI SOLA ESECUZIONE.

NOTA: LE INFORMAZIONI SOVRASTANTI NON SONO DA RITENERSI INDICAZIONI ESAUSTIVE OD ONNICOMPRENSIVE, E NON RAPPRESENTANO UN'INTERPRETAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO, BENSÌ UNA SINTESI DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTI DAL MiFIR.