Termini e definizioni del MiFIR

Spazio economico europeo (SEE):  a decorrere dal mese di ottobre 2017, il SEE consisterà nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.


Impresa d'investimento: ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del MiFID II, per "impresa d'investimento" si intende qualunque persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consista nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività d'investimento a titolo professionale. I servizi e le attività d'investimento ai sensi del suddetto quadro sono elencati nella Sezione A dell'allegato I del MiFID II.
 

Operazioni eseguite: ai fini della segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR, si definisce "operazione" la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario disciplinato dal MiFIR. L'operazione si intende eseguita se proveniente da una delle seguenti attività svolte dall'impresa d'investimento:

  1. Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari (si applicano le eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione);
  2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  3. Negoziazione per conto proprio;
  4. Decisione d'investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente;
  5. Trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti.

[Rif.: articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione]
 

Strumenti finanziari trattati dal MiFIR: l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) illustra l'obbligo di segnalazione delle operazioni per quanto riguarda le operazioni su strumenti finanziari di seguito elencate, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione:

  1. Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
  2. Strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
  3. Strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

Gli strumenti finanziari oggetto del presente requisito sono legalmente elencati nella Sezione C del MiFID II:
(1) Valori mobiliari (titoli trasferibili);
(2) Strumenti del mercato monetario;
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo;
(4) Opzioni, contratti future, swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari (titoli), valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie regolabili con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
(5) Contratti di opzioni, contratti future, swap, contratti a termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci, quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti, oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da altro evento che determini la risoluzione);
(6) Contratti di opzioni, contratti future, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci regolabili con consegna fisica, purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, a eccezione dei prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e da regolarsi con consegna fisica;
(7) Contratti di opzioni, contratti future, swap, contratti a termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci regolabili in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione, non aventi scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
(9) Contratti finanziari per differenza;
(10) Contratti di opzioni, contratti future, swap, contratti a termine sui tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
(11) Quote di emissioni che consistano di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/EC (sistema per lo scambio di emissioni).
 

Strumenti finanziari supportati da IBUK: i prodotti trattati dall'accordo tra il cliente e IBUK, che attualmente comprendono determinati contratti di azioni, opzioni su indici, future, opzioni su future e prodotti OTC ("over-the-counter") come contratti per differenza ("CFD"), valute estere e/o CFD su valute estere ("forex") e metalli preziosi.

 

Strumenti finanziari NON supportati da IBUK: i prodotti non trattati dall'accordo tra il cliente e IBUK, in quanto trattati dall'accordo di notifica di esecuzione e compensazione ("Notice of Execution and Clearing Agreement") [collegamento all'accordo], dall'accordo cliente di Interactive Brokers LLC ("Interactive Brokers LLC Customer Agreement") o da altro accordo.


Identificatori nazionali: ai sensi del MiFIR, le persone fisiche devono essere segnalate usando specifici identificatori nazionali, richiesti secondo un ordine di priorità che dipende dal e varia a seconda del Paese di cittadinanza, considerato rilevante ai sensi del MiFIR. L'identificatore può essere un passaporto, una carta di identità nazionale, un codice fiscale o personale o una concatenazione di nome completo e data di nascita ("CONCAT"). IBUK richiederà ai clienti solamente di fornire gli identificatori nazionali non ancora disponibili.
 

Identificativi dei soggetti giuridici ("Legal Entity Identifiers" - LEI) = un identificatore unico di 20 caratteri basato sullo standard ISO 17442 per l'identificazione globale dei soggetti giuridici che eseguono operazioni finanziarie.
 

Operazioni in derivati su materie prime che riducono il rischio in modo oggettivamente misurabile: nella segnalazione delle operazioni in derivati su materie prime, IBUK dovrà specificare se l'operazione riduce o meno il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/EU (“Art 57”).
IBUK consentirà tali operazioni esclusivamente per i conti mantenuti dai soggetti che siano entità non finanziarie e che utilizzino il conto per operazioni in derivati su materie prime volte a ridurre oggettivamente il rischio direttamente collegato con la propria attività commerciale conformemente all'articolo 57. (es. società che producono frumento negoziato in tali derivati al fine di coprire le proprie attività commerciali).

I titolari di conti che effettuino tale dichiarazione nella sezione "permessi di trading" del proprio sistema Gestione conto convengono che tutte le operazioni eseguite in derivati su materie prime per tale conto saranno eseguite per ridurre il rischio ai sensi dell'articolo 57, e IBUK segnalerà le relative operazioni di conseguenza.


Soggetto o algoritmo responsabile della decisione d'investimento presso l'impresa che effettua la segnalazione:  ai sensi del MiFIR, le imprese d'investimento sono tenute a includere nella propria segnalazione l'identificazione del soggetto o algoritmo responsabile in primis della decisione d'investimento all'interno dell'impresa per l'acquisizione o la cessione dello strumento finanziario. Un solo soggetto o algoritmo può essere ritenuto responsabile in relazione all'operazione, e le imprese d'investimento devono identificare tale soggetto o algoritmo secondo quanto specificato nell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione.

Conformemente a tali requisiti, IBUK ha messo a punto una nuova sezione di Gestione conto e nuove funzionalità di IB Trader Workstation, al fine di consentire alle imprese d'investimento che segnalano le proprie operazioni tramite IBUK di identificare i soggetti e gli algoritmi in conformità con i nuovi obblighi previsti.


Soggetto responsabile presso l'impresa segnalante dell'esecuzione dell'operazione:  ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, le imprese d'investimento sono tenute a identificare i soggetti o gli algoritmi aventi la responsabilità di stabilire quali sono le sedi di negoziazione cui accedere [..], quali le imprese a cui trasmettere gli ordini o qualunque altra condizione relativa all'esecuzione degli ordini. Sebbene questo requisito si applichi solamente a IBUK relativamente alla maggior parte delle segnalazioni delle operazioni, dato che IBUK è, in genere, l'entità che esegue l'operazione, quando un ordine è inviato da un'impresa d'investimento che effettua la segnalazione delle operazioni tramite IBUK mediante la segnalazione dettagliata delle operazioni, lo specifico utente che ha inviato l'ordine sarà segnalato come responsabile dell'esecuzione dell'operazione.
 

Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione: trasmissione di un ordine

1. Un'impresa d'investimento che trasmette un ordine a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 (impresa trasmittente) è considerata come avente trasmesso tale ordine solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'ordine è pervenuto dal suo cliente o risulta dalla sua decisione di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole da uno o più clienti;

(b) l'impresa trasmittente ha trasmesso le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2 a un'altra impresa di investimento (impresa ricevente);

(c) l'impresa ricevente è assoggettata all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e accetta di segnalare l'operazione risultante dall'ordine in questione oppure di trasmettere le informazioni sull'ordine conformemente al presente articolo a un'altra impresa di investimento.
 

I fini del primo comma, lettera c), l'accordo precisa il termine per la trasmissione da parte dell'impresa trasmittente delle informazioni sull'ordine all'impresa ricevente, e stabilisce che l'impresa ricevente verifichi se le informazioni sull'ordine ricevute contengono errori od omissioni palesi prima di presentare la segnalazione dell'operazione o trasmettere l'ordine conformemente al presente articolo.

2. Sono trasmesse conformemente al paragrafo 1, nella misura pertinente per un determinato ordine, le seguenti informazioni sull'ordine:

(a) il codice identificativo dello strumento finanziario;

(b) se si tratta di un ordine di acquisizione o di cessione dello strumento finanziario;

(c) il prezzo e il quantitativo indicato nell'ordine;

(d) l'elemento di identificazione e i dettagli del cliente dell'impresa trasmittente ai fini dell'ordine;

(e) l'elemento di identificazione e i dettagli dell'entità che decide per il cliente, ove la decisione di investimento sia presa nell'ambito di una procura a rappresentare;

(f) un elemento di identificazione di una vendita allo scoperto;

(g) un elemento di identificazione del soggetto o dell'algoritmo responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa trasmittente;

(h) il Paese della succursale dell'impresa d'investimento che vigila sul soggetto responsabile della decisione d'investimento e il Paese della succursale dell'impresa d'investimento che ha ricevuto l'ordine dal cliente o ha preso una decisione d'investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente;

(i) per un ordine in strumenti derivati su merci, l'indicazione del fatto che l'operazione riduca o meno il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE;

(j) il codice che identifica l'impresa trasmittente.

Ai fini del primo comma, lettera d), se il cliente è una persona fisica, il cliente è identificato conformemente all'articolo 6. Ai fini del primo comma, lettera j), se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa precedente che non lo ha trasmesso conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice è il codice che identifica l'impresa trasmittente. Se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa trasmittente precedente conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice fornito ai sensi del primo comma, lettere j), è il codice che identifica l'impresa trasmittente precedente. 

 3. Laddove vi sia più di un'impresa trasmittente in relazione a un determinato ordine, le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere da d) a i), sono trasmesse relativamente al cliente della prima impresa trasmittente.

4. Se si tratta di un ordine aggregato per più clienti, le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse per ciascun cliente.
 

Si vedano anche i seguenti articoli:

Panoramica della segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR

Segnalazione dettagliata della operazioni e segnalazione delle operazioni tramite delega in regime di MiFIR per le imprese d'investimento del SEE

Informazioni richieste in regime di MiFIR per i titolari di conto non aventi obblighi di segnalazione