Boerse Stuttgart and Clearstream Banking have announced that they will no longer provide services for issues whose main business is connected directly or indirectly to cannabis and other narcotics products. Consequently, those securities will no longer trade on the Stuttgart (SWB) or Frankfurt (FWB) stock exchanges. Effective as of the 19 September 2018 close, IBKR will take the following actions:
Outlined in the table below are impacted issues as announced by the Boerse Stuttgart and Clearstream Banking as of 7 August 2018. This table includes a notation as to whether the impacted issue is eligible for transfer to a U.S. listing. Note that the clearinghouses have indicated that this list may not yet be complete and clients are advised to review their respective websites for the most current information.
ISIN | NAME | EXCHANGE | U.S. TRANSFER ELIGIBLE? | U.S. SYMBOL |
CA00258G1037 |
ABATTIS BIOCEUTICALS CORP |
FWB2 | YES |
ATTBF |
CA05156X1087 |
AURORA CANNABIS INC |
FWB2, SWB2 | YES |
ACBFF |
CA37956B1013 |
GLOBAL CANNABIS APPLICATIONS |
FWB2 | YES |
FUAPF |
US3988451072 |
GROOVE BOTANICALS INC |
FWB | YES |
GRVE |
US45408X3089 |
INDIA GLOBALIZATION CAPITAL |
FWB2, SWB2 | YES |
ICG |
CA4576371062 |
INMED PHARMACEUTICALS INC |
FWB2 | YES |
IMLFF |
CA53224Y1043 |
LIFESTYLE DELIVERY SYSTEMS I |
FWB2, SWB2 | YES |
LDSYF |
CA56575M1086 |
MARAPHARM VENTURES INC |
FWB2, SWB2 | YES |
MRPHF |
CA5768081096 |
MATICA ENTERPRISES INC |
FWB2, SWB2 | YES |
MQPXF |
CA62987D1087 |
NAMASTE TECHNOLOGIES INC |
FWB2, SWB2 | YES |
NXTTF |
CA63902L1004 |
NATURALLY SPLENDID ENT LTD |
FWB2, SWB2 | YES |
NSPDF |
CA88166Y1007 |
TETRA BIO-PHARMA INC |
FWB2 | YES |
TBPMF |
CA92347A1066 |
VERITAS PHARMA INC |
FWB2 | YES |
VRTHF |
CA1377991023 |
CANNTAB THERAPEUTICS LTD |
FWB2 | NO | |
CA74737N1042 |
QUADRON CANNATECH CORP |
FWB2 | NO | |
CA84730M1023 |
SPEAKEASY CANNABIS CLUB LTD |
FWB2, SWB2 | NO | |
CA86860J1066 |
SUPREME CANNABIS CO INC/THE |
FWB2 | NO | |
CA92858L2021 |
VODIS PHARMACEUTICALS INC |
FWB2 | NO |
IMPORTANT NOTES:
Il regolamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati dell'UE n. 1286/2014 (“Regolamento PRIIP” o “PRIIP”) entrato in vigore il 29 dicembre 2014 e i relativi requisiti sono divenuti applicabili il 1 gennaio 2018. Il Regolamento richiede ai produttori di tali prodotti di creare e mantenere una scheda informativa sintetica (KID), e ai soggetti che forniscano consulenza o vendita di PRIIP di fornire agli investitori al dettaglio situati nello spazio economico europeo (SEE) le schede KID per consentire a tali investitori di comprendere e confrontare al meglio tali prodotti.
Obiettivi del regolamento PRIIP.
Dalla crisi finanziaria del 2008 uno dei principali obiettivi della Commissione Europea è stato quello di aumentare la tutela dei consumatori e ricreare fiducia nei mercati finanziari.
Il Regolamento introduce una nuova scheda informativa sintetica (KID) standardizzata al fine di migliorare la comprensione dei PRIIP da parte degli investitori al dettaglio e la comparabilità di tali prodotti. Per PRIIP si intende un qualunque investimento in cui l'importo ripagabile all'investitore sia soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento. Oltre ai prodotti assicurativi, tra gli esempi di PRIIP vi sono opzioni, future, CFD, prodotti strutturati, ecc.
Il Regolamento costituisce una normativa a tutela degli investitori, i cui principali obiettivi sono:
Il Regolamento mira a raggiungere questi obiettivi stabilendo il formato e il contenuto standard delle schede KID.
Che cos'è la scheda KID?
I KID sono documenti di tre pagine contenenti dettagli importanti in merito al prodotto, compresi una descrizione generale dello stesso, il relativo costo, il profilo di rischio e profitto, e i possibili scenari delle relative performance.
A chi si applica il regolamento?
Il Regolamento si applica sia ai produttori sia ai distributori di PRIIP. La responsabilità della creazione e del mantenimento del documento ricade sul produttore. Tuttavia, qualunque distributore o intermediario finanziario che venda o fornisca consulenza sui PRIIP agli investitori al dettaglio oppure riceva ordini di acquisto di PRIIP dagli investitori al dettaglio, deve fornire la scheda KID all'investitore. Ciò si applica agli ambienti online di sola esecuzione.
Chi dovrebbe ricevere la scheda KID?
Gli investitori al dettaglio domiciliati nel SEE dovrebbero ricevere una scheda KID prima di investire in PRIIP. Se non vi sono schede KID messe a disposizione dal produttore, il PRIIP sarà interdetto dal trading per i clienti al dettaglio del SEE.
Implicazioni per Interactive Brokers:
Al fine di ottemperare al Regolamento PRIIP, laddove necessario, IB UK provvederà a fornire le schede KID elettronicamente tramite il proprio sito web ("Pagina di destinazione delle schede KID dei PRIIP").
Dove si può trovare la pagina di destinazione delle schede KID dei PRIIP?
Le schede KID sono accessibili dalla nostra apposita pagina di destinazione delle schede KID dei PRIIP. Vi sono tre diverse modalità per individuare le schede KID. Le schede sono disponibili tramite la nostra Trader Workstation ("TWS"), sul sito di IBKR e nel Portale Clienti.
1. Come individuare le schede KID via TWS:
2. Come individuare le schede KID dal sito web IBKR:
3. Come individuare le schede KID dal Portale Clienti:
BACKGROUND
The Legal Entity Identifier (LEI) is a 20-digit reference code that uniquely identifies legally distinct entities engaging in financial transactions globally, and across markets and jurisdictions. The LEI system was developed by the G-20 in accordance with ISO standards and the issuers of LEIs, referred to as Local Operating Units (LOU), supply registration and renewal services. Providing a unique identifier for each legal entity (along with key reference information associated with the entity) participating in financial transactions is intended to promote transparency.
DTC, in collaboration with SWIFT, operate as the local (U.S.) source provider of LEIs and maintains a website for the assignment of new and search of existing LEIs. See: http://www.gmeiutility.org/
SITUATIONS REQUIRING A LEI
In certain instances, brokers are required by regulation to report information regarding a client and include in that information a client identifier. For entities such as trusts and organizations, that identifier is referred to an a LEI. Examples of these reporting instances include the following:
CFTC Ownership and Control Reporting
MiFIR Transaction Reporting
China Stock Connect
EMIR reporting to trade repository
OBTAINING THE LEI
A LEI can be obtained by contacting an authorized LEI issuer, also referred to as a Local Operating Unit (LOU). The DTC, in collaboration with SWIFT, operates as a U.S. LOU and maintains a website for purposes of LEI registration and renewal. Note that LEI applicants can use the services of any accredited LOU and are not limited to using an LEI issuer in their own country.
In addition, as a service to its clients, IBKR will send an invite via Account Management to those who are required to obtain a LEI for trading or other regulatory reporting functions. Through this invite, the client can authorize IBKR to request an LEI through DTC on an accelerated basis (24 hours) and debit the client's account for the application fee and the annual renewal fee thereafter.
Clients entering opening orders for products covered by the PRIIPs Regulation where the issuer has not provided the required disclosure documents or Key Information Documents (KIDS) will have their order rejected and will receive the following reject message:
English
This product is currently unavailable to clients classified as 'retail clients'.
Note: Individual clients and entities that are not large institutions generally are classified as 'retail' clients.
There may be other products with similar economic characteristics that are available for you to trade.
French
Ce produit n’est pas actuellement disponible pour les clients considérés comme des clients “Particuliers/de détail”. Remarque : les clients particuliers et entreprises de détail qui ne sont pas de larges établissements sont classifiés comme des clients “de détail”.
D’autres produits aux caractéristiques similaires peuvent exister mais ne vous sont pas proposés au trading.
German
Dieses Produkt ist derzeit für Kunden, die als „Retail-Kunden” eingestuft werden, nicht verfügbar. Hinweis: Einzelkunden und Körperschaften, bei denen es sich nicht um große Institutionen handelt, werden grundsätzlich als „Retail”-Kunden bezeichnet.
Es ist möglich, dass Ihnen andere Produkte mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen zum Handel zur Verfügung stehen.
Italian
Questo prodotto al momento non è disponibile per i clienti “retail”. Nota: i clienti privati e le organizzazioni di non grandi dimensioni sono in genere classificati come clienti “retail”.
Potrebbero esserci altri prodotti con simili caratteristiche disponibili per le negoziazioni.
Spanish
Este producto no está actualmente disponible para clientes clasificados como “clientes minoristas”. Nota: los clientes individuales y las entidades que no sean grandes instituciones son clasificados, generalmente, como clientes “minoristas”.
Podría haber otros productos con características económicas similares que estén disponibles para que usted opere en ellos.
Russian
На данный момент этот продукт недоступен для розничных клиентов. Примечание: Частные лица и юридические структуры, не являющиеся крупными предприятиями, как правило, относятся к числу розничных клиентов.
Вам могут быть доступны другие продукты с похожими экономическими характеристиками.
Japanese
こちらの商品は現在「リテール・クライアント」として分類されるお客様にはご利用いただけません。注意:大きな機関ではない個人のお客様および事業体のお客様は、通常「リテール」クライアントとして分類されます。
似た経済特性を持つその他の商品で、お客様にお取引いただくことのできる商品がある可能性があります。
Chinese Simplified
该产品目前不适用于"零售客户"。 请注意:个人用户和非大型机构实体通常均被划分为"零售"客户。
可能有其他具有类似经济特征的产品适用于您的交易。
Chinese Traditional
該產品目前不適用於"零售客戶"。請注意: 個人用戶和非大型機構實體通常均被劃分為"零售"客戶。
可能有其他具有類似經濟特徵的產品適用於您的交易。
Please note, it is possible to be reclassified from Retail to Professional once certain qualitative, quantitative and procedural requirements are met. For more information on requirements, please see: How can I update my MiFID client category?
The following is a high-level summary of the disclosure obligations and foreign investors’ shareholding restriction applicable to the trading of Shanghai Stock Exchange (SSE) Securities or Shenzhen Stock Exchange (SZSE) Securities under Stock Connect.
Both Interactive Brokers, in its role as a China Connect Exchange Participant, and investors trading SSE/SZSE Securities through Interactive Brokers are required to comply with these requirements.
I. Disclosure Obligation
- When an investor holds or controls up to 5% of the issued shares of a Mainland listed company, the investor is required to report in writing to the China Securities Regulatory Commission (“CSRC”) and the relevant exchange, and inform the Mainland listed company within three working days of reaching 5%.
- The investor is not allowed to continue purchasing or selling shares in that Mainland listed company during the three day notification period.
- For such investor, whenever there is an increase or decrease in his shareholding that equals or exceeds 5% of the existing holdings, he is required to make disclosure within three working days of the change. From the day the disclosure obligation arises to two working days after the disclosure is made, the investor may not buy or sell the shares in the relevant Mainland listed company.
- If a change in shareholding of the investor is less than 5% but results in the shares held or controlled by him/her falling below 5% of the relevant Mainland listed company, the investor is required to disclose the information within three working days of the event.
II. Shareholding Restriction
- A single foreign investor’s shareholding in a Mainland listed company is not allowed to exceed 10% of the company’s total issued shares, while all foreign investors’ shareholding in the A shares of the listed company is not allowed to exceed 30% of its total issued shares.
- When the aggregate foreign shareholding of an individual A share reaches 26%, SSE or SZSE will publish a notice on its website.
- Once SSE or SZSE informs the Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) that the aggregate foreign shareholding of an SSE or SZSE Security reaches 28%, further Northbound buy orders in that SSE or SZSE Security will not be allowed, until the aggregate foreign shareholding of that SSE or SZSE Security is sold down to 26%.
- If the 30% threshold is exceeded due to Shanghai Connect or Shenzhen Connect, HKEX will identify the relevant China Connect Exchange Participant and require it to follow the forced-sale requirements, whereupon the foreign investors concerned will be requested to sell the shares on a last-in-first-out basis within five trading days of notifying the relevant China Connect Exchange Participant.
III. Additional Information
For additional information, including details of position disclosure and restriction, please refer to the following website links:
Stock Connect FAQ (10 April 2017): http://www.hkex.com.hk/-/media/hkexmarket/mutual-market/stock-connect/getting-started/information-bookletand-faq/faq/faq_en
Chapter 14A China Connect Service - Shanghai:
http://www.hkex.com.hk/-/media/hkex-market/services/rules-and-forms-andfees/rules/sehk/securities/rules/chap-14a_eng
Chapter 14B China Connect Service - Shenzhen:
http://www.hkex.com.hk/-/media/hkex-market/services/rules-and-forms-andfees/rules/sehk/securities/rules/chap-14b_eng
Clients maintaining a U.S. futures or futures option position at a quantity exceeding the CFTC's reportable thresholds may be contacted directly by the CFTC file with a request that they complete a Form 40. Contact will generally be made via email and clients are encouraged to respond to such requests in a timely manner to avoid trading restrictions and/or fines imposed by CFTC upon their account at the FCM.
Completion of the Form requires the following steps:
2. Complete Form 40 - You will receive an email notification from the CFTC once your Portal Account has been approved. Note that this approval may take up to 2 business days from the date you complete the New User Request Form. The email will contain a link to the Portal where you will be prompted to log in: https://portal.cftc.gov/
Instructions for completing the form are available at: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=ap17.1.18_106.a
Note that Portal provides the opportunity to save a copy of your submission in XML format, a recommended step, as this allows for uploading the file to the Portal should you need to make modifications at a later date. This will eliminate the need to renter the form in its entirety.
The CFTC will send a confirmation email upon successful completion of your Form 40.
3. Confirm with IBKR - forward your confirmation email, or other evidence that you have submitted the Form 40 to cftc_form40_filing@interactivebrokers.com. This will assist to ensure that your account is not subject to CFTC directed restrictions or fines.
The CFTC, the primary regulator of U.S. commodity futures markets and Futures Commission Merchants (FCMs), operates a comprehensive system of collecting information on market participants as part of its market surveillance and large trader reporting program.
IBKR, as a registered FCM providing clients with access to those markets, is obligated to report to the CFTC information on clients who hold a position in a quantity that exceeds defined thresholds (i.e., a "reportable position"). In order to report this information, IBKR requires clients trading U.S. futures or futures options to complete an online CFTC Ownership and Control Reporting form at the point the client requests futures trading permissions.
Once a client holds a "reportable position", the CFTC may then contact that client directly and require them to file more detailed information via CFTC Form 40. The information required of this report includes the following:
Clients who fail to complete this Form in a timely manner may be subject to trading restrictions and/or fines imposed by CFTC upon their account at the FCM. It is therefore imperative that clients immediately respond to these CFTC requests.
To complete the CFTC Form 40, clients must first register for a CFTC Portal Account, an online process which is subject to a review period of 2 business days from the point of initial registration to acknowledgement of approval by the CFTC. For information regarding this registration process and completing the Form 40, see KB3149.
Spazio economico europeo (SEE): a decorrere dal mese di ottobre 2017, il SEE consisterà nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Impresa d'investimento: ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del MiFID II, per "impresa d'investimento" si intende qualunque persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consista nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività d'investimento a titolo professionale. I servizi e le attività d'investimento ai sensi del suddetto quadro sono elencati nella Sezione A dell'allegato I del MiFID II.
Operazioni eseguite: ai fini della segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR, si definisce "operazione" la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario disciplinato dal MiFIR. L'operazione si intende eseguita se proveniente da una delle seguenti attività svolte dall'impresa d'investimento:
[Rif.: articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione]
Strumenti finanziari trattati dal MiFIR: l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) illustra l'obbligo di segnalazione delle operazioni per quanto riguarda le operazioni su strumenti finanziari di seguito elencate, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione:
Gli strumenti finanziari oggetto del presente requisito sono legalmente elencati nella Sezione C del MiFID II:
(1) Valori mobiliari (titoli trasferibili);
(2) Strumenti del mercato monetario;
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo;
(4) Opzioni, contratti future, swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari (titoli), valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie regolabili con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
(5) Contratti di opzioni, contratti future, swap, contratti a termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci, quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti, oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da altro evento che determini la risoluzione);
(6) Contratti di opzioni, contratti future, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci regolabili con consegna fisica, purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, a eccezione dei prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e da regolarsi con consegna fisica;
(7) Contratti di opzioni, contratti future, swap, contratti a termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci regolabili in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione, non aventi scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
(9) Contratti finanziari per differenza;
(10) Contratti di opzioni, contratti future, swap, contratti a termine sui tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
(11) Quote di emissioni che consistano di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/EC (sistema per lo scambio di emissioni).
Strumenti finanziari supportati da IBUK: i prodotti trattati dall'accordo tra il cliente e IBUK, che attualmente comprendono determinati contratti di azioni, opzioni su indici, future, opzioni su future e prodotti OTC ("over-the-counter") come contratti per differenza ("CFD"), valute estere e/o CFD su valute estere ("forex") e metalli preziosi.
Strumenti finanziari NON supportati da IBUK: i prodotti non trattati dall'accordo tra il cliente e IBUK, in quanto trattati dall'accordo di notifica di esecuzione e compensazione ("Notice of Execution and Clearing Agreement") [collegamento all'accordo], dall'accordo cliente di Interactive Brokers LLC ("Interactive Brokers LLC Customer Agreement") o da altro accordo.
Identificatori nazionali: ai sensi del MiFIR, le persone fisiche devono essere segnalate usando specifici identificatori nazionali, richiesti secondo un ordine di priorità che dipende dal e varia a seconda del Paese di cittadinanza, considerato rilevante ai sensi del MiFIR. L'identificatore può essere un passaporto, una carta di identità nazionale, un codice fiscale o personale o una concatenazione di nome completo e data di nascita ("CONCAT"). IBUK richiederà ai clienti solamente di fornire gli identificatori nazionali non ancora disponibili.
Identificativi dei soggetti giuridici ("Legal Entity Identifiers" - LEI) = un identificatore unico di 20 caratteri basato sullo standard ISO 17442 per l'identificazione globale dei soggetti giuridici che eseguono operazioni finanziarie.
Operazioni in derivati su materie prime che riducono il rischio in modo oggettivamente misurabile: nella segnalazione delle operazioni in derivati su materie prime, IBUK dovrà specificare se l'operazione riduce o meno il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/EU (“Art 57”).
IBUK consentirà tali operazioni esclusivamente per i conti mantenuti dai soggetti che siano entità non finanziarie e che utilizzino il conto per operazioni in derivati su materie prime volte a ridurre oggettivamente il rischio direttamente collegato con la propria attività commerciale conformemente all'articolo 57. (es. società che producono frumento negoziato in tali derivati al fine di coprire le proprie attività commerciali).
I titolari di conti che effettuino tale dichiarazione nella sezione "permessi di trading" del proprio sistema Gestione conto convengono che tutte le operazioni eseguite in derivati su materie prime per tale conto saranno eseguite per ridurre il rischio ai sensi dell'articolo 57, e IBUK segnalerà le relative operazioni di conseguenza.
Soggetto o algoritmo responsabile della decisione d'investimento presso l'impresa che effettua la segnalazione: ai sensi del MiFIR, le imprese d'investimento sono tenute a includere nella propria segnalazione l'identificazione del soggetto o algoritmo responsabile in primis della decisione d'investimento all'interno dell'impresa per l'acquisizione o la cessione dello strumento finanziario. Un solo soggetto o algoritmo può essere ritenuto responsabile in relazione all'operazione, e le imprese d'investimento devono identificare tale soggetto o algoritmo secondo quanto specificato nell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione.
Conformemente a tali requisiti, IBUK ha messo a punto una nuova sezione di Gestione conto e nuove funzionalità di IB Trader Workstation, al fine di consentire alle imprese d'investimento che segnalano le proprie operazioni tramite IBUK di identificare i soggetti e gli algoritmi in conformità con i nuovi obblighi previsti.
Soggetto responsabile presso l'impresa segnalante dell'esecuzione dell'operazione: ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, le imprese d'investimento sono tenute a identificare i soggetti o gli algoritmi aventi la responsabilità di stabilire quali sono le sedi di negoziazione cui accedere [..], quali le imprese a cui trasmettere gli ordini o qualunque altra condizione relativa all'esecuzione degli ordini. Sebbene questo requisito si applichi solamente a IBUK relativamente alla maggior parte delle segnalazioni delle operazioni, dato che IBUK è, in genere, l'entità che esegue l'operazione, quando un ordine è inviato da un'impresa d'investimento che effettua la segnalazione delle operazioni tramite IBUK mediante la segnalazione dettagliata delle operazioni, lo specifico utente che ha inviato l'ordine sarà segnalato come responsabile dell'esecuzione dell'operazione.
Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione: trasmissione di un ordine
1. Un'impresa d'investimento che trasmette un ordine a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 (impresa trasmittente) è considerata come avente trasmesso tale ordine solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) l'ordine è pervenuto dal suo cliente o risulta dalla sua decisione di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole da uno o più clienti;
(b) l'impresa trasmittente ha trasmesso le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2 a un'altra impresa di investimento (impresa ricevente);
(c) l'impresa ricevente è assoggettata all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e accetta di segnalare l'operazione risultante dall'ordine in questione oppure di trasmettere le informazioni sull'ordine conformemente al presente articolo a un'altra impresa di investimento.
I fini del primo comma, lettera c), l'accordo precisa il termine per la trasmissione da parte dell'impresa trasmittente delle informazioni sull'ordine all'impresa ricevente, e stabilisce che l'impresa ricevente verifichi se le informazioni sull'ordine ricevute contengono errori od omissioni palesi prima di presentare la segnalazione dell'operazione o trasmettere l'ordine conformemente al presente articolo.
2. Sono trasmesse conformemente al paragrafo 1, nella misura pertinente per un determinato ordine, le seguenti informazioni sull'ordine:
(a) il codice identificativo dello strumento finanziario;
(b) se si tratta di un ordine di acquisizione o di cessione dello strumento finanziario;
(c) il prezzo e il quantitativo indicato nell'ordine;
(d) l'elemento di identificazione e i dettagli del cliente dell'impresa trasmittente ai fini dell'ordine;
(e) l'elemento di identificazione e i dettagli dell'entità che decide per il cliente, ove la decisione di investimento sia presa nell'ambito di una procura a rappresentare;
(f) un elemento di identificazione di una vendita allo scoperto;
(g) un elemento di identificazione del soggetto o dell'algoritmo responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa trasmittente;
(h) il Paese della succursale dell'impresa d'investimento che vigila sul soggetto responsabile della decisione d'investimento e il Paese della succursale dell'impresa d'investimento che ha ricevuto l'ordine dal cliente o ha preso una decisione d'investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente;
(i) per un ordine in strumenti derivati su merci, l'indicazione del fatto che l'operazione riduca o meno il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE;
(j) il codice che identifica l'impresa trasmittente.
Ai fini del primo comma, lettera d), se il cliente è una persona fisica, il cliente è identificato conformemente all'articolo 6. Ai fini del primo comma, lettera j), se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa precedente che non lo ha trasmesso conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice è il codice che identifica l'impresa trasmittente. Se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa trasmittente precedente conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice fornito ai sensi del primo comma, lettere j), è il codice che identifica l'impresa trasmittente precedente.
3. Laddove vi sia più di un'impresa trasmittente in relazione a un determinato ordine, le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere da d) a i), sono trasmesse relativamente al cliente della prima impresa trasmittente.
4. Se si tratta di un ordine aggregato per più clienti, le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse per ciascun cliente.
Si vedano anche i seguenti articoli:
Panoramica della segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR
La nuova direttiva 2014/65/EC ("MiFID II") e il nuovo regolamento (UE) n. 600/2014 ("MiFIR") hanno introdotto nuovi requisiti in materia di segnalazione delle operazioni eseguite dalle imprese d'investimento del SEE su strumenti finanziari coperti dal regime di MiFID II. ("segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR")
Chi è soggetto ai requisiti di segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR?
Tutte le imprese d'investimento dello Spazio economico europeo ("SEE") sono soggette ai nuovi requisiti e dovranno segnalare tutte le operazioni eseguite su strumenti finanziari coperti dal regime di MiFIR entro un giorno lavorativo dalla relativa esecuzione.
Interactive Brokers (U.K.) Limited ("IBUK") offrirà assistenza a tutti i clienti del Gruppo Interactive Brokers ("IB") che siano imprese d'investimento del SEE per consentire loro di soddisfare i nuovi requisiti.
A eccezione degli introducing broker omnibus che fanno uso della piattaforma IB (nella quale tutte le posizioni sottostanti dei propri clienti siano mantenute in uno o più conti omnibus), tutti i clienti IB che siano imprese d'investimento del SEE potranno scegliere di delegare a IBUK la segnalazione delle operazioni per proprio conto. IBUK provvederà a effettuare la dovuta segnalazione per i clienti IB sulla base di due metodi differenti, applicati nel rispetto del regolamento: la segnalazione dettagliata delle operazioni e la segnalazione delle operazioni tramite delega.
SEGNALAZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI
In conformità con l'articolo n. 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, nel caso in cui IBUK includa i dettagli degli ordini inviati dai clienti che siano imprese d'investimento del SEE ("l'impresa trasmittente") nella propria segnalazione delle operazioni, l'impresa trasmittente sarà esentata dalla segnalazione di tali operazioni.
La segnalazione dettagliata delle operazioni si applicherà solamente alle operazioni su strumenti derivati supportati da IBUK e inviate per l'esecuzione da un'impresa d'investimento del SEE a beneficio dei clienti dell'impresa d'investimento (per esempio, nel caso del conto di un consulente d'investimento, gestore di fondi o introducing broker che invii ordini per i conti di secondo livello dei propri clienti).
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI TRAMITE DELEGA
I servizi di segnalazione delle operazioni tramite delega sono forniti da IBUK alle imprese d'investimento del SEE relativamente a tutte le operazioni inviate dall'impresa d'investimento.
Ciò include le operazioni immesse dall'impresa d'investimento per il proprio conto proprietario, le operazioni inviate sulla base di mandati discrezionali confereiti dai propri clienti e le operazioni su strumenti finanziari per i quali IBUK non sia il broker incaricato del mantenimento (per esempio, qualunque operazione su strumenti finanziari dove il broker incaricato dell'esecuzione sia un'altra società affiliata di IBUK). La segnalazione delle operazioni tramite delega non è applicabile laddove le operazioni siano inviate direttamente dai clienti dell'impresa d'investimento.
Le segnalazioni saranno presentate all'autorità nazionale competente ("NCA") del Paese di residenza legale registrato nell'identificativo del soggetto giuridico ("Legal Entity Identifier" - LEI) del conto per il quale sia stata abilitata la segnalazione delle operazioni tramite delega (per esempio, se la residenza legale dell'impresa d'investimento è nei Paesi Bassi, le operazioni saranno segnalate all'autorità per i mercati finanziari ("AFM")).
I clienti dovranno semplicemente firmare un accordo con IBUK relativo alla segnalazione dettagliata delle operazioni e alla segnalazione tramite delega.
Come aderire al servizio di segnalazione dettagliata delle operazioni e di segnalazione delle operazioni tramite delega
Alle imprese d'investimento del SEE (diverse dagli introducing broker confidenziali e dagli introducing broker omnibus) sarà richiesta la compilazione di un modulo elettronico all'interno del sistema di Gestione conto, con il quale sarà possibile accettare l'utilizzo del servizio IB di segnalazione dettagliata delle operazioni e di segnalazione tramite delega.
Considerato che IB potrebbe non disporre delle informazioni identificative complete dei clienti sottostanti gli introducing broker confidenziali, le imprese d'investimento che siano introducing broker confidenziali non riceveranno il suddetto modulo elettronico, a meno che non contattino personalmente la divisione assistenza clienti di IB per richiedere di avvalersi del servizio di segnalazione dettagliata delle operazioni e di segnalazione tramite delega, fornendo le informazioni richieste.
Le imprese d'investimento del SEE che siano introducing broker omnibus sulla piattaforma IB non avranno la facoltà di attivare la segnalazione dettagliata delle operazioni e la segnalazione tramite delega.
Le imprese d'investimento del SEE che facciano uso del servizio IB di segnalazione dettagliata delle operazioni e di segnalazione tramite delega dovranno firmare il relativo accordo legale e fornire le seguenti informazioni:
Effetti dei nuovi requisiti sul sistema di Gestione conto e sul sistema di inserimento degli ordini di IB
Alcune delle informazioni richieste per la presentazione della segnalazione delle operazioni potrebbero cambiare a seconda dello specifico ordine, e potrebbero richiedere un input da parte del soggetto che immette l'operazione. A tale proposito, IB ha provveduto ad apportare alcune modifiche a Gestione conto e al sistema di inserimento degli ordini IB per consentire ai trader di fornire le necessarie informazioni.
I conti che vogliano avvalersi del servizio di IB di segnalazione dettagliata delle operazioni e di segnalazione tramite delega dovranno selezionare i trader autorizzati ed elencare i codici identificativi degli algoritmi eventualmente aventi la responsabilità delle scelte d'investimento.
I trader e gli algoritmi elencati in Gestione conto saranno visualizzati in un nuovo campo a discesa all'intero di Trader Workstation al momento dell'invio dell'ordine. Il campo mostrerà il valore predefinito selezionato per il conto all'interno del sistema di Gestione conto. Il cliente potrà modificarlo semplicemente selezionando un altro valore tra quelli presenti all'intero dell'elenco a discesa.
IB Trader Workstation consentirà a un trader autorizzato del conto, per il quale è stata abilitata la segnalazione dettagliata delle operazioni e la segnalazione tramite delega, di selezionare un soggetto o un algoritmo responsabile delle decisioni d'investimento dell'impresa relativamente allo specifico ordine inviato.
Nota: per un elenco delle definizioni e dei termini noti del MiFIR, consultare l'articolo KB2980
LA PRESENTE COMUNICAZIONE È VOLTA A FORNIRE INDICAZIONI ESCLUSIVAMENTE AI CLIENTI CHE EFFETTUINO COMPENSAZIONE TRAMITE INTERACTIVE BROKERS E CHE SIANO ESCLUSIVAMENTE IMPRESE D'INVESTIMENTO. LE INDICAZIONI NON SI APPLICANO AI CONTI DI SOLA ESECUZIONE.
NOTA: LE INFORMAZIONI SOVRASTANTI NON SONO DA RITENERSI INDICAZIONI ESAUSTIVE OD ONNICOMPRENSIVE, E NON RAPPRESENTANO UN'INTERPRETAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO, BENSÌ UNA SINTESI DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTI DAL MiFIR.